“Il sogno americano tra luci e ombre. Ecco chi sono i nuovi signori della Virtus Roma”. La replica della Bright Stars S.S.D.



Dopo l’articolo pubblicato sulla sezione di Dossier RomaToday dal titolo “Il sogno americano tra luci e ombre. Ecco chi sono i nuovi signori della Virtus Roma” (qui in allegato), riportiamo integralmente la “richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8, l. n. 47/1948” della Bright Stars S.S.D, inviata dallo studio legale Renato Pecoraro.

Con riferimento all’articolo pubblicato in data 24 luglio 2026 dal titolo ‘Il sogno americano tra luci e ombre. Ecco chi sono i nuovi signori della Virtus Roma’, Bright Stars
S.S.D. a r.l. e il sig. Giuseppe Lattari precisano quanto segue.

La rappresentazione della vicenda concernente i rapporti tra Bright Stars S.S.D. a r.l. e U.S.D. Stella Azzurra Roma Nord risulta incompleta e non restituisce la reale successione dei fatti che hanno determinato la cessazione della collaborazione tra le parti.

Bright Stars non ha interrotto arbitrariamente i propri adempimenti contrattuali, come l’articolo lascia intendere affermando che avrebbe “iniziato ad omettere i pagamenti previsti dal contratto”. Prima dell’insorgenza di qualsiasi controversia, la società aveva già dato sostanziale esecuzione agli impegni assunti assumendo obbligazioni economiche per centinaia di migliaia di euro.

La cessazione del rapporto è intervenuta soltanto dopo che Bright Stars aveva appreso circostanze sopravvenute concernenti la posizione del sig. Germano D’Arcangeli, in relazione ai procedimenti disciplinari della Federazione Italiana. Si segnala a tal riguardo che il provvedimento sanzionatorio nei confronti del sig. D’Arcangeli è diventato definitivo con decisione del Collegio di Garanzia del 29 aprile 2026.

Contestualmente, Bright Stars aveva ripetutamente richiesto alla Stella Azzurra l’esibizione dell’atto di concessione dell’impianto sportivo di Via Flaminia n. 867, che costituiva elemento essenziale dell’accordo di partnership, senza mai ottenerne la produzione, emergendo altresì dubbi circa la disponibilità giuridica dell’impianto e la presenza di difformità edilizie ed urbanistiche. Lo stesso accordo, all’art. 8, contemplava espressamente la risoluzione automatica e retroattiva del rapporto nell’ipotesi di mancato conseguimento della concessione per il periodo successivo al 31 dicembre 2025: la cessazione della partnership costituiva dunque un’eventualità prevista e disciplinata contrattualmente dalle parti.

A ciò si aggiungevano ulteriori obbligazioni rimaste ineseguite dalla controparte, concernenti, tra l’altro, la cessione dei marchi, il trasferimento dei contratti degli atleti, la rendicontazione mensile e la messa a disposizione dei locali destinati a foresteria; proprio quest’ultima omissione aveva reso necessario il reperimento sul mercato degli immobili destinati agli atleti.

Le iniziative giudiziarie promosse dalla Bright Stars non hanno quindi dato origine alla controversia, ma ne costituiscono la conseguenza. Esse sono state intraprese soltanto dopo la definitiva rottura del rapporto fiduciario, il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, la richiesta di rilascio degli immobili concessi gratuitamente nell’ambito della partnership ed il persistente mancato rilascio degli stessi.

Con riferimento ai medesimi fatti, risulta altresì iscritto presso la Procura della Repubblica un procedimento penale nel quale il sig. Giuseppe Lattari – legale rappresentante della Bright Stars – riveste la qualità di persona offesa ed il sig. Germano D’Arcangeli quella di persona sottoposta alle indagini per il reato previsto dall’art. 633 cod. pen., circostanza non riportata nell’articolo.

Aula di tribunale durante un procedimento giudiziario
Il procedimento penale è pendente presso la Procura della Repubblica

Si precisa inoltre che le denunce presentate dalla Bright Stars non riguardano esclusivamente la disponibilità degli immobili di Via Tiberina, ma anche la denunciata sottrazione di beni mobili, della biancheria da letto e da bagno e delle ulteriori suppellettili presenti negli appartamenti.

L’espressione “lo sfratto congelato dal giudice” non corrisponde al contenuto del provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, che non ha pronunciato alcuna decisione sul merito della controversia né ha ritenuto infondate le domande proposte dalla Bright Stars, limitandosi a disporre la prosecuzione del giudizio. Il procedimento è tuttora pendente, con udienza fissata al 19 novembre 2026, sicché non può essere rappresentato come una «precedente battaglia legale».

Parimenti, espressioni quali “guerra legale”, “strategia vessatoria”, “Bright Stars avrebbe iniziato ad omettere i pagamenti previsti dal contratto”, “privati dolosamente delle utenze”, riportate senza la necessaria rappresentazione delle circostanze sopra richiamate, non restituiscono al lettore una ricostruzione completa della vicenda né delle ragioni che hanno determinato la cessazione del rapporto di partnership e le successive iniziative giudiziarie della Bright Stars.

Infine, giova evidenziare che la controversia sopra descritta riguarda esclusivamente il rapporto contrattuale intercorso tra Bright Stars S.S.D. a r.l., U.S.D. Stella Azzurra Roma
Nord e il sig. Germano D’Arcangeli, unici sottoscrittori dell’accordo dell’8 agosto 2025. Le ulteriori società richiamate nell’articolo non sono parti di tale rapporto, non hanno assunto le relative obbligazioni né rispondono del loro adempimento, sicché la predetta controversia non può essere estesa alle stesse né utilizzata quale elemento di valutazione della loro affidabilità”.

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